Cosa sono i CAM?

I criteri ambientali minimi con un approfondimento nel settore arredamento

Seduta Deep bio

31 luglio 2023

Sempre più spesso si sente parlare di Criteri Ambientali Minimi, spesso citati col loro acronimo che è CAM.  

Ma cosa sono? In sintesi, come si trova sul sito del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza energetica, i CAM "sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato."

In pratica i CAM sono dei criteri ai quali le pubbliche amministrazioni si devono attenere nei loro acquisti per preferire prodotti e servizi attenti all'ambiente, contribuendo ad orientare il mercato e inducendo  gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma anche nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “ e nel diffondere l’occupazione “verde”.

Ad ora (aggiornato al 16 ottobre 2024) sono stati adottati CAM per 21 categorie di forniture ed affidamenti, e il primo, in ordine alfabetico è proprio quello che riguarda il nostro settore, quello degli arredi per interni.

Accanto alle 80 categorie di prodotti che partendo dalla A di appendiabiti arrivano alla V di vetrine, la norma si premura di specificare che i CAM si applicano anche agli arredi su misura e alle pareti interne mobili (sia divisorie che attrezzate). 

La norma, riconoscendo che "l’impatto ambientale degli arredi è dovuto principalmente (80-90%) ai materiali e componenti utilizzati", prevede che i CAM saranno soddisfatti se il prodotto:

1. Rispetta criteri di ecoprogettazione atta a favorire la riparazione o il "disassemblaggio non distruttivo per permettere il recupero di parti da utilizzare come ricambi o il riciclo di materiali in impianti autorizzati".

2. Ha un basso o nullo rilascio di sostanze nocive nell'ambiente. Per esempio i materiali con machiatura Ecolabel (UE) o OEKO TEX, generalmente attribuite ai tessuti e rivestimenti utilizzati nelle sedute, sono considerati conformi.

3. Se contiene materiali legnosi questi provengano da fonti legali e da gestione forestali sostenibili a tutela della biodiversità e del capitale naturale. In questo caso i materiali con certificazione FSC (Forest Stewardship Council) per le materie prime vergini oppure con certificazione "FSC Riciclato" o "FSC Recycled" che attestano il 100% di materiale riciclato, oppure le certificazioni "FSC Misto", "FSC Mixed" o PEFC che attestano il 70% di materiale riciclato o infine la certificazione "ReMade in Italy" sono considerati conformi. 

4. Utilizza degli imballaggi riciclati, inviati al riciclaggio una volta utilizzati e minimizzati ove possibile.

5. I requisiti dei prodotti finali devono essere conformi alle norme UNI. Per esempio sedute da ufficio devono rispettare la UNI EN 1335 e le scrivanlie la UNI 527.

La norma infine prevede da parte delle stazioni appaltanti un premio: 

1. Agli operatori economici in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, della registrazione EMAS o di altra prova equivalente ai sensi dell’articolo 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

2. Ai prodotti con scheda tecnica o altra documentazione che mostri le possibilità di componibilità modulare. 

3. Agli arredi con documentazione tecnica o scheda tecnica di prodotto che attesti l’uso esclusivo di pannelli di tipo NAF (senza aggiunta di formaldeide).

4. Agli arredi con imbottiture realizzate con additivi ritardanti di fiamma non alogenati. 

5. Ai rivestimenti con certificazione "ReMade in Italy" o “Plastica seconda vita” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato.

6. Ai prodotti con marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, oppure con una prestazione pari alla classe A dello schema “Made Green in Italy.” 

7. Ai prodotti con garanzia superiore ai 5 anni.